Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124
RISOLUZIONE N. 6/E
Roma, 24 gennaio 2025
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il
Mezzogiorno (ZES unica) di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124
L’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, riconosce, alle
condizioni ivi indicate, un contributo sotto forma di credito di imposta per gli investimenti
nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di
prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.
Con decreto 18 settembre 2024 del Ministro dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
state definite le modalità di attuazione del credito di imposta per gli investimenti nella ZES
unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli
e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura.
In particolare, tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione con le
modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il
modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 novembre 2024 è
stato approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli
investimenti in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti
agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura ed
è stato definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione.
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
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Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di
cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
• “7035” denominato “credito d’imposta investimenti ZES unica – imprese
attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel
settore forestale, della pesca e acquacoltura – articolo 16-bis, del decreto-
legge 19 settembre 2023, n. 124”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella
sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il
contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a
debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei
costi, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai
contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti
superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni
inviate all’Agenzia delle entrate e della percentuale comunicata con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia, pena lo scarto del modello F24.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in
compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente