Rassegna normativa

Provvedimento Agenzia Entrate del 27.03.2025 (153452/2025)

Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1: nuove modalità per la predisposizione e la presentazione delle domande di volture catastali tramite il servizio “Voltura catastale web”


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Prot. n. 153452/2025

Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, ai sensi
dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1: nuove modalità per
la predisposizione e la presentazione delle domande di volture catastali tramite il servizio
“Voltura catastale web”

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE


In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

provvedimento

DISPONE

1. Attivazione del servizio “Voltura catastale web”

1.1. A decorrere dalla data resa nota con apposita comunicazione sul sito internet

dell’Agenzia delle entrate sarà disponibile, nell’area riservata dello stesso sito,

il servizio “Voltura catastale web” per la compilazione e la presentazione online

delle domande di volture catastali. L’area riservata è accessibile previa

autenticazione con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, con le

credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate.

2. Modalità di presentazione delle domande di volture catastali

2.1. Le domande di volture catastali sono presentate utilizzando il servizio di cui al

punto 1.1 e osservando una delle seguenti modalità alternative:

a) direttamente dal soggetto obbligato alla presentazione della domanda di volture

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(di seguito, anche, “interessato”), previo accesso all’area riservata con una delle

modalità indicate al punto 1.1.; in tal caso è necessario inviare il documento

informatico contenente la domanda di volture firmato digitalmente o, in

alternativa, una copia per immagine della domanda di volture cartacea,

sottoscritta dall’interessato con firma autografa e corredata della copia di un

documento di identità in corso di validità;

b) da un soggetto che l’interessato ha delegato alla trasmissione della domanda di

volture; in tal caso il delegato, dopo aver effettuato l’accesso all’area riservata

con una delle modalità indicate al punto 1.1, trasmette la domanda di volture,

sottoscritta dal soggetto obbligato secondo le modalità indicate al punto

precedente, unitamente al documento informatico contenente la delega alla

trasmissione, sottoscritto digitalmente dal delegante o, in alternativa, unitamente

alla copia per immagine della delega cartacea, sottoscritta con firma autografa e

corredata della copia di un documento di identità in corso di validità dello stesso

delegante. Gli originali dei documenti cartacei trasmessi telematicamente

devono essere conservati per il periodo previsto dall’art. 7 del Provvedimento

del Direttore dell’Agenzia del territorio del 22 marzo 2005 pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005.

2.2. Il servizio di cui al punto 1.1 può essere utilizzato dai rappresentanti di persone

fisiche o dalle persone di fiducia che siano stati preventivamente abilitati con le

modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate

prot. n. 332731 del 22 settembre 2023. Le domande di volture catastali,

trasmesse dal rappresentante e dalla persona di fiducia preventivamente abilitati

all’utilizzo del servizio, devono essere sottoscritte dal soggetto obbligato

secondo le modalità indicate al punto 2.1, lett. a), fatto salvo il caso in cui il

servizio sia utilizzato dal legale rappresentante di una persona totalmente

incapace di agire.

2.3. La documentazione da allegare alle domande di volture catastali ne costituisce

parte integrante e deve rispettare uno dei formati idonei al versamento nel

sistema di conservazione dei documenti informatici dell’Agenzia delle entrate,

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nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82 e successive modificazioni.

2.4. Le domande di volture catastali sono acquisite ed esaminate dall’Ufficio

Provinciale – Territorio dell’Agenzia delle entrate che ha competenza

territoriale in relazione al Comune in cui sono censiti i beni immobili oggetto

della dichiarazione.

2.5. Restano ferme le restanti modalità di presentazione delle domande di volture

catastali, disciplinate dall’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 e dall’articolo 3-bis del decreto legislativo

18 dicembre 1997, n. 463.

3. Modalità di pagamento

3.1. Il pagamento delle somme dovute, i cui importi sono calcolati dal servizio di

cui al punto 1.1., avviene utilizzando la piattaforma di cui all’articolo 5, comma

2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3.2. Il pagamento è altresì possibile, per i soli soggetti abilitati ai servizi di

presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale, di cui al

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 22 marzo 2005,

pubblicato nella G.U. n. 70 del 25 marzo 2005, mediante l’utilizzo di somme

preventivamente versate su conto corrente unico nazionale, ai sensi del

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 2 marzo 2007 e del

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 148004 del 21

marzo 2024.

4. Ricevute rilasciate dal servizio

4.1. L’Agenzia delle entrate attesta, mediante apposite ricevute rese disponibili nel

medesimo servizio on line, l’avvenuta ricezione, il controllo e l’accettazione dei

file contenenti i dati delle volture catastali per le quali si richiede la

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registrazione, nonché la regolarità della dichiarazione presentata e l’avvenuto

pagamento dei tributi.

4.2. Le ricevute di cui al punto 4.1 non sono prodotte se il file non è acquisito per

uno dei motivi riportati nelle specifiche tecniche contenute nell’allegato di cui

al punto 5.1. In questo caso nell’area riservata compare un messaggio che

comunica lo scarto dell’intero file.

4.3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Provvedimento del

Direttore dell’Agenzia del territorio del 22 marzo 2005.

4.4. I delegati di cui al punto 2.1 lett. b) sono tenuti a rilasciare tempestivamente, ai

soggetti che hanno loro conferito la delega, la dichiarazione di impegno a

provvedere alla presentazione delle domande di volture catastali, nonché la

copia delle ricevute e delle attestazioni rese disponibili dal servizio on line.

5. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione online dei dati
relativi alle domande di volture catastali

5.1. Le domande di volture catastali sono trasmesse rispettando le specifiche

tecniche allegate al presente provvedimento e pubblicate sul sito internet

dell’Agenzia delle entrate.

5.2. Eventuali correzioni e/o integrazioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate

nelle pagine informative dedicate al servizio Voltura catastale web del sito

internet dell’Agenzia delle entrate, con opportuna evidenza delle modifiche, e

ne sarà data relativa comunicazione.

5.3. Nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate è altresì resa

disponibile la documentazione tecnica relativa al nuovo servizio.

6. Periodo transitorio

6.1. Il software “Voltura 2.0 – Telematica”, continuerà a essere reso disponibile e

manutenuto fino alla data di dismissione, che verrà resa nota con specifico

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comunicato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate. Oltre tale data non

sarà consentita la presentazione delle domande di volture predisposte tramite la

procedura informatica “Voltura 2.0 – Telematica”.

7. Trattamento dei dati personali

7.1. Il trattamento dei dati personali necessario a consentire l’espletamento delle

procedure telematiche di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 463 avviene ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del

Regolamento (UE) n. 2016/679, al solo fine di dare esecuzione ai compiti di

interesse pubblico di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 650.

7.2. I soggetti obbligati alla dichiarazione e coloro che la effettuano per conto di

questi sono tenuti, nell’ambito della ripartizione dei rispettivi ruoli tra essi

stabiliti, all’assolvimento degli obblighi di correttezza, legittimità e

minimizzazione del trattamento dei dati personali per la predisposizione della

domanda di volture catastali e per la trasmissione della stessa e dei relativi

documenti allegati.

7.3. L’Agenzia delle entrate si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale

è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, per

questo designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28

del Regolamento (UE) n. 2016/679.

7.4. I dati personali oggetto di trattamento, desumibili dalla domanda di volture

catastali, riguardano le parti che intervengono nell’atto immobiliare soggetto a

registrazione nonché quelli dell’eventuale soggetto che la presenta per conto

degli stessi. I dati personali contenuti nella domanda di volture catastali ovvero

nei relativi documenti ad essa allegati possono, in taluni casi, comprendere

anche categorie particolari di dati personali (articolo 9 del Regolamento UE

2016/679) o essere relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di

sicurezza (articolo 10 del Regolamento UE 2016/679) ove questi dati siano

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indispensabili ai fini della richiesta.

7.5. I dati richiesti per la presentazione della domanda di volture catastali

dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del procedimento rappresentano il

complesso di informazioni minime ed indispensabili per la corretta gestione ed

esecuzione degli adempimenti in materia di voltura degli atti relativi a diritti

sugli immobili e verranno trattati e conservati dall’Agenzia delle entrate in

conformità a quanto indicato dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice

della protezione dei dati personali, nonché dall’eventuale ulteriore disciplina

applicabile al trattamento.

7.6. I dati personali comunicati all’Agenzia delle entrate attraverso la presentazione

della domanda di volture catastali e dei relativi documenti allegati verranno

trattati dalla stessa esclusivamente ai fini degli adempimenti strettamente

connessi alla gestione e all’utilizzo del servizio telematico e degli obblighi

legali correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

7.7. Nel rispetto del principio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del

Regolamento (UE) n. 2016/679, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto

del trattamento per il tempo minimo necessario allo svolgimento delle proprie

attività istituzionali di tenuta della banca dati del Catasto Terreni e del Catasto

Fabbricati.

7.8. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da

parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Sul trattamento dei dati personali relativo al processo rappresentato è stata

eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35

del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Motivazioni


Il presente provvedimento disciplina l’attivazione del servizio “Voltura catastale web” da

utilizzare per trasmettere il modello di domande di volture catastali e approva le relative

specifiche tecniche. Il servizio è reso disponibile nell’area riservata del sito internet

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dell’Agenzia delle entrate ed è accessibile ai soggetti obbligati alla dichiarazione, direttamente

o mediante delegati.

Il servizio è utilizzabile anche dal rappresentante legale o dalla persona di fiducia del

soggetto obbligato, preventivamente abilitati secondo quanto disposto dal Provvedimento del

Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 332731 del 22 settembre 2023.

Nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate è resa disponibile la

documentazione tecnica relativa al nuovo servizio, che semplifica le operazioni di

dichiarazione e aggiornamento dei dati catastali, grazie all’accesso controllato e all’utilizzo

coerente delle pertinenti informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle entrate.

Il servizio guida l’utente nella compilazione della dichiarazione, semplificandone la

definizione e consentendone la trasmissione telematica: la finalità è quella di favorire il corretto

aggiornamento delle banche dati catastali, tramite l’inserimento di informazioni attendibili,

coerenti e verificate, nonché di promuovere la compliance.

Il servizio arricchisce, infatti, la gamma dei servizi digitali messi a disposizione dei

contribuenti, in attuazione dell’articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 e di

quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera i), della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine

di favorire il corretto adempimento degli obblighi tributari e promuovere la compliance

attraverso lo sviluppo di nuovi servizi telematici.

Il nuovo servizio “Voltura catastale web” sostituirà, progressivamente, l’attuale

procedura “Voltura 2.0 – Telematica”, mantenendo inalterate le funzionalità per l’utenza e

rendendo universale la possibilità di accesso alla trasmissione telematica.

Il nuovo servizio consente, in analogia a “Voltura 2.0 – Telematica”, di effettuare il

pagamento dei tributi e dell’imposta di bollo con un prelievo automatico delle rispettive somme

dal “castelletto” alimentato dal soggetto abilitato ai servizi di trasmissione dei documenti di

aggiornamento catastale. Per consentire l’accesso al servizio a tutti gli utenti dell’area riservata

del sito, è stato implementato un servizio di pagamento dei tributi e dell’imposta di bollo tramite

la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

(PagoPA).

Restano ferme le altre modalità di presentazione delle domande di volture di cui al punto

2.5, vale a dire su moduli cartacei da consegnarsi agli sportelli degli Uffici provinciali-

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Territorio dell’Agenzia delle entrate, con domande trasmesse via pec o email e da modello

unico informatico.

Riferimenti normativi


Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:


Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione

del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art.

64; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma

4);

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Normativa di riferimento:


Testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre

1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio

decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 agosto 1939, n. 1249, concernente l’accertamento generale dei fabbricati urbani,

rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano;

Decreto del Ministro delle Finanze 1° marzo 1949 di approvazione della “Istruzione

per la conservazione del catasto terreni (XIV);

Decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

settembre 1954, n. 869, recante la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi

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percepiti dal personale dell’Amministrazione dello Stato;

Decreto del Ministro delle Finanze 13 dicembre 1961 di approvazione della

“Istruzione della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali 13

dicembre 1961 per la conservazione del catasto edilizio urbano”;

Legge 1° ottobre 1969, n. 679, concernente semplificazione delle procedure

catastali;

Decreto del Ministro delle Finanze del 5 novembre 1969 – Approvazione

dell’istruzione provvisoria per l’attuazione della legge 679/1969, concernente la

semplificazione delle procedure catastali;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 – Disciplina

dell’imposta di bollo;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente

perfezionamento e revisione del sistema catastale;

Decreto del Ministero delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, “Regolamento recante

norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle

conservatorie dei registri immobiliari”;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, recante Semplificazione in materia di

versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi

agli uffici del registro, a norma dell’articolo 3, comma 134, lettere f) e g), della legge 23

dicembre 1996, n. 662;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recante “Disposizioni generali in

materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma

dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante “Modalità

per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta

regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo

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3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Statuto dei diritti del contribuente;

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa e successive modifiche e integrazioni;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di

protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento

nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE e successive modifiche e integrazioni;

Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l’articolo 1, comma 374;

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione

digitale;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 22 marzo 2005 recante

“Termini, condizioni e modalità relative alla presentazione del modello unico informatico

di aggiornamento degli atti catastali – articolo 1, comma 374, della legge 30 dicembre

2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25

marzo 2005;

Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

marzo 2006, n. 80;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 6 dicembre 2006,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2006, n. 288, concernente la

determinazione delle procedure attuative, delle tipologie e dei termini per la trasmissione

telematica ai comuni delle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione e relative

modalità di interscambio, applicabili fino all’attivazione del modello unico digitale per

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l’edilizia, ai sensi dell’articolo 34-quinquies del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,

con modificazioni, dalla L. 9 marzo 2006, n. 80;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 2 marzo 2007,

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2007, recante Pagamento di servizi

telematici erogati dall’Agenzia del territorio tramite utilizzo di somme versate su conto

corrente unico a livello nazionale;

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria

e di competitività economica, in particolare l’articolo 19, che dispone in materia di

“Aggiornamento del catasto”;

Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante Disposizioni urgenti in materia di

semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di

accertamento;

Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

Dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2016, ai

sensi del comma 361 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente

l’approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture

catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione

telematica;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 120473 del 28 giugno

2017, recante disposizioni concernenti la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi

speciali catastali da corrispondere agli Uffici Provinciali – Territorio, ai sensi dell’art. 6,

comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, come sostituito dall’art. 7-quater,

comma 36, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla

legge 1° dicembre 2016, n. 225, e di ogni altro corrispettivo dovuto in relazione ai servizi

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ipotecari e catastali resi presso gli Uffici. Modalità e termini di attivazione;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 40468 del 10

febbraio 2021, recante disposizioni concernenti nuove modalità per la predisposizione e

la presentazione delle domande di volture catastali tramite la procedura informatica

“Voltura 2.0 – Telematica”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 332731 del 22

settembre 2023, recante l’abilitazione all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle

entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei rappresentanti di persone

fisiche e delle persone di fiducia;

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante misure di “Razionalizzazione e

semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 148004 del 21 marzo

2024, recante estensione dell’ambito di applicazione della modalità di pagamento dei

tributi dovuti per la presentazione telematica degli atti di aggiornamento del catasto

mediante versamento di somme sul conto corrente unico nazionale da parte degli Ordini

e Collegi Professionali.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate

tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma

361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 27 marzo 2025

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente

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