Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1: nuove modalità per la predisposizione e la presentazione delle domande di volture catastali tramite il servizio “Voltura catastale web”
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Prot. n. 153452/2025
Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, ai sensi
dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1: nuove modalità per
la predisposizione e la presentazione delle domande di volture catastali tramite il servizio
“Voltura catastale web”
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
DISPONE
1. Attivazione del servizio “Voltura catastale web”
1.1. A decorrere dalla data resa nota con apposita comunicazione sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate sarà disponibile, nell’area riservata dello stesso sito,
il servizio “Voltura catastale web” per la compilazione e la presentazione online
delle domande di volture catastali. L’area riservata è accessibile previa
autenticazione con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, con le
credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate.
2. Modalità di presentazione delle domande di volture catastali
2.1. Le domande di volture catastali sono presentate utilizzando il servizio di cui al
punto 1.1 e osservando una delle seguenti modalità alternative:
a) direttamente dal soggetto obbligato alla presentazione della domanda di volture
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(di seguito, anche, “interessato”), previo accesso all’area riservata con una delle
modalità indicate al punto 1.1.; in tal caso è necessario inviare il documento
informatico contenente la domanda di volture firmato digitalmente o, in
alternativa, una copia per immagine della domanda di volture cartacea,
sottoscritta dall’interessato con firma autografa e corredata della copia di un
documento di identità in corso di validità;
b) da un soggetto che l’interessato ha delegato alla trasmissione della domanda di
volture; in tal caso il delegato, dopo aver effettuato l’accesso all’area riservata
con una delle modalità indicate al punto 1.1, trasmette la domanda di volture,
sottoscritta dal soggetto obbligato secondo le modalità indicate al punto
precedente, unitamente al documento informatico contenente la delega alla
trasmissione, sottoscritto digitalmente dal delegante o, in alternativa, unitamente
alla copia per immagine della delega cartacea, sottoscritta con firma autografa e
corredata della copia di un documento di identità in corso di validità dello stesso
delegante. Gli originali dei documenti cartacei trasmessi telematicamente
devono essere conservati per il periodo previsto dall’art. 7 del Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia del territorio del 22 marzo 2005 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005.
2.2. Il servizio di cui al punto 1.1 può essere utilizzato dai rappresentanti di persone
fisiche o dalle persone di fiducia che siano stati preventivamente abilitati con le
modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
prot. n. 332731 del 22 settembre 2023. Le domande di volture catastali,
trasmesse dal rappresentante e dalla persona di fiducia preventivamente abilitati
all’utilizzo del servizio, devono essere sottoscritte dal soggetto obbligato
secondo le modalità indicate al punto 2.1, lett. a), fatto salvo il caso in cui il
servizio sia utilizzato dal legale rappresentante di una persona totalmente
incapace di agire.
2.3. La documentazione da allegare alle domande di volture catastali ne costituisce
parte integrante e deve rispettare uno dei formati idonei al versamento nel
sistema di conservazione dei documenti informatici dell’Agenzia delle entrate,
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nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 e successive modificazioni.
2.4. Le domande di volture catastali sono acquisite ed esaminate dall’Ufficio
Provinciale – Territorio dell’Agenzia delle entrate che ha competenza
territoriale in relazione al Comune in cui sono censiti i beni immobili oggetto
della dichiarazione.
2.5. Restano ferme le restanti modalità di presentazione delle domande di volture
catastali, disciplinate dall’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 e dall’articolo 3-bis del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 463.
3. Modalità di pagamento
3.1. Il pagamento delle somme dovute, i cui importi sono calcolati dal servizio di
cui al punto 1.1., avviene utilizzando la piattaforma di cui all’articolo 5, comma
2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3.2. Il pagamento è altresì possibile, per i soli soggetti abilitati ai servizi di
presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale, di cui al
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 22 marzo 2005,
pubblicato nella G.U. n. 70 del 25 marzo 2005, mediante l’utilizzo di somme
preventivamente versate su conto corrente unico nazionale, ai sensi del
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 2 marzo 2007 e del
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 148004 del 21
marzo 2024.
4. Ricevute rilasciate dal servizio
4.1. L’Agenzia delle entrate attesta, mediante apposite ricevute rese disponibili nel
medesimo servizio on line, l’avvenuta ricezione, il controllo e l’accettazione dei
file contenenti i dati delle volture catastali per le quali si richiede la
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registrazione, nonché la regolarità della dichiarazione presentata e l’avvenuto
pagamento dei tributi.
4.2. Le ricevute di cui al punto 4.1 non sono prodotte se il file non è acquisito per
uno dei motivi riportati nelle specifiche tecniche contenute nell’allegato di cui
al punto 5.1. In questo caso nell’area riservata compare un messaggio che
comunica lo scarto dell’intero file.
4.3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia del territorio del 22 marzo 2005.
4.4. I delegati di cui al punto 2.1 lett. b) sono tenuti a rilasciare tempestivamente, ai
soggetti che hanno loro conferito la delega, la dichiarazione di impegno a
provvedere alla presentazione delle domande di volture catastali, nonché la
copia delle ricevute e delle attestazioni rese disponibili dal servizio on line.
5. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione online dei dati
relativi alle domande di volture catastali
5.1. Le domande di volture catastali sono trasmesse rispettando le specifiche
tecniche allegate al presente provvedimento e pubblicate sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate.
5.2. Eventuali correzioni e/o integrazioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate
nelle pagine informative dedicate al servizio Voltura catastale web del sito
internet dell’Agenzia delle entrate, con opportuna evidenza delle modifiche, e
ne sarà data relativa comunicazione.
5.3. Nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate è altresì resa
disponibile la documentazione tecnica relativa al nuovo servizio.
6. Periodo transitorio
6.1. Il software “Voltura 2.0 – Telematica”, continuerà a essere reso disponibile e
manutenuto fino alla data di dismissione, che verrà resa nota con specifico
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comunicato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate. Oltre tale data non
sarà consentita la presentazione delle domande di volture predisposte tramite la
procedura informatica “Voltura 2.0 – Telematica”.
7. Trattamento dei dati personali
7.1. Il trattamento dei dati personali necessario a consentire l’espletamento delle
procedure telematiche di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 463 avviene ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del
Regolamento (UE) n. 2016/679, al solo fine di dare esecuzione ai compiti di
interesse pubblico di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 650.
7.2. I soggetti obbligati alla dichiarazione e coloro che la effettuano per conto di
questi sono tenuti, nell’ambito della ripartizione dei rispettivi ruoli tra essi
stabiliti, all’assolvimento degli obblighi di correttezza, legittimità e
minimizzazione del trattamento dei dati personali per la predisposizione della
domanda di volture catastali e per la trasmissione della stessa e dei relativi
documenti allegati.
7.3. L’Agenzia delle entrate si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale
è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, per
questo designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28
del Regolamento (UE) n. 2016/679.
7.4. I dati personali oggetto di trattamento, desumibili dalla domanda di volture
catastali, riguardano le parti che intervengono nell’atto immobiliare soggetto a
registrazione nonché quelli dell’eventuale soggetto che la presenta per conto
degli stessi. I dati personali contenuti nella domanda di volture catastali ovvero
nei relativi documenti ad essa allegati possono, in taluni casi, comprendere
anche categorie particolari di dati personali (articolo 9 del Regolamento UE
2016/679) o essere relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di
sicurezza (articolo 10 del Regolamento UE 2016/679) ove questi dati siano
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indispensabili ai fini della richiesta.
7.5. I dati richiesti per la presentazione della domanda di volture catastali
dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del procedimento rappresentano il
complesso di informazioni minime ed indispensabili per la corretta gestione ed
esecuzione degli adempimenti in materia di voltura degli atti relativi a diritti
sugli immobili e verranno trattati e conservati dall’Agenzia delle entrate in
conformità a quanto indicato dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice
della protezione dei dati personali, nonché dall’eventuale ulteriore disciplina
applicabile al trattamento.
7.6. I dati personali comunicati all’Agenzia delle entrate attraverso la presentazione
della domanda di volture catastali e dei relativi documenti allegati verranno
trattati dalla stessa esclusivamente ai fini degli adempimenti strettamente
connessi alla gestione e all’utilizzo del servizio telematico e degli obblighi
legali correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
7.7. Nel rispetto del principio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del
Regolamento (UE) n. 2016/679, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto
del trattamento per il tempo minimo necessario allo svolgimento delle proprie
attività istituzionali di tenuta della banca dati del Catasto Terreni e del Catasto
Fabbricati.
7.8. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da
parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Sul trattamento dei dati personali relativo al processo rappresentato è stata
eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35
del Regolamento (UE) n. 2016/679.
Motivazioni
Il presente provvedimento disciplina l’attivazione del servizio “Voltura catastale web” da
utilizzare per trasmettere il modello di domande di volture catastali e approva le relative
specifiche tecniche. Il servizio è reso disponibile nell’area riservata del sito internet
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dell’Agenzia delle entrate ed è accessibile ai soggetti obbligati alla dichiarazione, direttamente
o mediante delegati.
Il servizio è utilizzabile anche dal rappresentante legale o dalla persona di fiducia del
soggetto obbligato, preventivamente abilitati secondo quanto disposto dal Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 332731 del 22 settembre 2023.
Nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate è resa disponibile la
documentazione tecnica relativa al nuovo servizio, che semplifica le operazioni di
dichiarazione e aggiornamento dei dati catastali, grazie all’accesso controllato e all’utilizzo
coerente delle pertinenti informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle entrate.
Il servizio guida l’utente nella compilazione della dichiarazione, semplificandone la
definizione e consentendone la trasmissione telematica: la finalità è quella di favorire il corretto
aggiornamento delle banche dati catastali, tramite l’inserimento di informazioni attendibili,
coerenti e verificate, nonché di promuovere la compliance.
Il servizio arricchisce, infatti, la gamma dei servizi digitali messi a disposizione dei
contribuenti, in attuazione dell’articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 e di
quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera i), della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine
di favorire il corretto adempimento degli obblighi tributari e promuovere la compliance
attraverso lo sviluppo di nuovi servizi telematici.
Il nuovo servizio “Voltura catastale web” sostituirà, progressivamente, l’attuale
procedura “Voltura 2.0 – Telematica”, mantenendo inalterate le funzionalità per l’utenza e
rendendo universale la possibilità di accesso alla trasmissione telematica.
Il nuovo servizio consente, in analogia a “Voltura 2.0 – Telematica”, di effettuare il
pagamento dei tributi e dell’imposta di bollo con un prelievo automatico delle rispettive somme
dal “castelletto” alimentato dal soggetto abilitato ai servizi di trasmissione dei documenti di
aggiornamento catastale. Per consentire l’accesso al servizio a tutti gli utenti dell’area riservata
del sito, è stato implementato un servizio di pagamento dei tributi e dell’imposta di bollo tramite
la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(PagoPA).
Restano ferme le altre modalità di presentazione delle domande di volture di cui al punto
2.5, vale a dire su moduli cartacei da consegnarsi agli sportelli degli Uffici provinciali-
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Territorio dell’Agenzia delle entrate, con domande trasmesse via pec o email e da modello
unico informatico.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione
del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art.
64; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma
4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Normativa di riferimento:
Testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre
1931, n. 1572, e successive modificazioni;
Regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio
decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 1939, n. 1249, concernente l’accertamento generale dei fabbricati urbani,
rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano;
Decreto del Ministro delle Finanze 1° marzo 1949 di approvazione della “Istruzione
per la conservazione del catasto terreni (XIV);
Decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
settembre 1954, n. 869, recante la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi
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percepiti dal personale dell’Amministrazione dello Stato;
Decreto del Ministro delle Finanze 13 dicembre 1961 di approvazione della
“Istruzione della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali 13
dicembre 1961 per la conservazione del catasto edilizio urbano”;
Legge 1° ottobre 1969, n. 679, concernente semplificazione delle procedure
catastali;
Decreto del Ministro delle Finanze del 5 novembre 1969 – Approvazione
dell’istruzione provvisoria per l’attuazione della legge 679/1969, concernente la
semplificazione delle procedure catastali;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 – Disciplina
dell’imposta di bollo;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente
perfezionamento e revisione del sistema catastale;
Decreto del Ministero delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, “Regolamento recante
norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle
conservatorie dei registri immobiliari”;
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, recante Semplificazione in materia di
versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi
agli uffici del registro, a norma dell’articolo 3, comma 134, lettere f) e g), della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recante “Disposizioni generali in
materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma
dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante “Modalità
per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta
regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo
10
3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Statuto dei diritti del contribuente;
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa e successive modifiche e integrazioni;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE e successive modifiche e integrazioni;
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l’articolo 1, comma 374;
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione
digitale;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 22 marzo 2005 recante
“Termini, condizioni e modalità relative alla presentazione del modello unico informatico
di aggiornamento degli atti catastali – articolo 1, comma 374, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25
marzo 2005;
Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
marzo 2006, n. 80;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 6 dicembre 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2006, n. 288, concernente la
determinazione delle procedure attuative, delle tipologie e dei termini per la trasmissione
telematica ai comuni delle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione e relative
modalità di interscambio, applicabili fino all’attivazione del modello unico digitale per
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l’edilizia, ai sensi dell’articolo 34-quinquies del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla L. 9 marzo 2006, n. 80;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 2 marzo 2007,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2007, recante Pagamento di servizi
telematici erogati dall’Agenzia del territorio tramite utilizzo di somme versate su conto
corrente unico a livello nazionale;
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitività economica, in particolare l’articolo 19, che dispone in materia di
“Aggiornamento del catasto”;
Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di
accertamento;
Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
Dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2016, ai
sensi del comma 361 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente
l’approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture
catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione
telematica;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 120473 del 28 giugno
2017, recante disposizioni concernenti la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi
speciali catastali da corrispondere agli Uffici Provinciali – Territorio, ai sensi dell’art. 6,
comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, come sostituito dall’art. 7-quater,
comma 36, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016, n. 225, e di ogni altro corrispettivo dovuto in relazione ai servizi
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ipotecari e catastali resi presso gli Uffici. Modalità e termini di attivazione;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 40468 del 10
febbraio 2021, recante disposizioni concernenti nuove modalità per la predisposizione e
la presentazione delle domande di volture catastali tramite la procedura informatica
“Voltura 2.0 – Telematica”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 332731 del 22
settembre 2023, recante l’abilitazione all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle
entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei rappresentanti di persone
fisiche e delle persone di fiducia;
Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante misure di “Razionalizzazione e
semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 148004 del 21 marzo
2024, recante estensione dell’ambito di applicazione della modalità di pagamento dei
tributi dovuti per la presentazione telematica degli atti di aggiornamento del catasto
mediante versamento di somme sul conto corrente unico nazionale da parte degli Ordini
e Collegi Professionali.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 27 marzo 2025
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente