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Polizze catastrofali: i chiarimenti di ANIA e la proroga selettiva al fotofinish

L’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, ad eccezione di quelle agricole, di sottoscrivere una polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali (ad esempio alluvioni, terremoti e frane).

La copertura assicurativa deve riguardare i beni elencati nell’articolo 2424 del codice civile, tra cui edifici, impianti e macchinari utilizzati per l’attività aziendale.

Nel caso di immobili in affitto, il locatario deve assicurare gli asset se il proprietario non lo ha già fatto, e nel caso di attività commerciali situate all’interno di edifici residenziali, solo l’area commerciale deve essere assicurata.

La proroga selettiva

Il Consiglio dei Ministri riunitosi venerdì 28 marzo 2025 ha approvato un decreto-legge che differisce, per le micro, piccole e medie imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Rimane fermo al 1° aprile il termine per le grandi imprese.

In particolare:

  • per le medie imprese il termine per la stipula è differito al primo ottobre 2025
  • per le piccole e micro imprese, al 1° gennaio 2026

Rimane fermo all’1 aprile 2025 il termine per le grandi imprese, ma per i 90 giorni successivi (ossia sino al 30 giugno 2025) non vi saranno, in caso di inadempienza, le sanzioni previste in caso di inadempimento, ossia la impossibilità a partecipare a sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Il mancato rispetto dell’obbligo non prevede una specifica sanzione ma può comportare il diniego di aiuti pubblici in caso di eventi catastrofici.

I chiarimenti di ANIA

L’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) ha recentemente pubblicato una serie di FAQ per chiarire i principali aspetti della normativa sulle polizze catastrofali. Riportiamo solo alcuni dei punti affrontati:

D: Quali imprese rientrano nell’art. 2135 del c.c.?

R: Rientrano nell’ambito dell’art. 2135 del codice civile le imprese agricole che esercitano attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

D: Se non si è proprietari dei beni (fabbricati, impianti e/o attrezzature) che vengono utilizzati nella propria attività lavorativa, come bisogna comportarsi?

R: L’affittuario/utilizzatore, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria.

D: Lo studio legale in cui l’attività viene esercitata in forma individuale è soggetto all’obbligo assicurativo?

R: È dirimente l’iscrizione al Registro delle Imprese da cui deriva l’obbligo assicurativo.

ANIA esamina diversi altri casi (le associazioni sportive dilettantistiche, il giostraio, l’attività di b&b, le imprese artigiane, …) e conclude sempre – in base al dettato normativo – che se questi soggetti sono iscritti al Registro Imprese hanno l’obbligo di copertura assicurativa per i beni indicati dalla legge ed impiegati per l’attività imprenditoriale esercitata. Anche il titolare di ditta individuale iscritta al Registro Imprese, con sede legale presso il proprio indirizzo di residenza, sarebbe obbligato alla copertura in presenza di beni elencati nell’articolo 2424 del codice civile.

D: Entro quale termine le compagnie dovranno adeguare i propri prodotti assicurativi alla nuova normativa?

R: le imprese di assicurazione dovranno adeguare i propri prodotti alle disposizioni del decreto entro il 31 marzo 2025; per le assicurazioni già in essere l’adeguamento potrà avvenire al rinnovo o al primo pagamento utile.

D: Cosa accade alle imprese che non rispettano l’obbligo?

R: Secondo il comma 102 della Legge di Bilancio, del mancato rispetto dell’obbligo di assicurarsi entro il 31 marzo 2025, si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

Inoltre, qualora si verificasse uno degli eventi previsti dell’obbligo, le imprese non assicurate rischiano di dover fare fronte autonomamente ai danni subiti, con importanti ripercussioni sull’operatività della propria attività.

D: Quali eventi naturali (rischi) rientrano nella copertura obbligatoria?

R: I rischi da assicurare sono: alluvione, esondazione, inondazione, sisma e frana.

Sono esclusi dalla polizza obbligatoria, i seguenti eventi:

  • la mareggiata; la marea;
  • il maremoto;
  • la penetrazione di acqua marina;
  • la variazione della falda freatica;
  • l’umidità;
  • lo stillicidio;
  • il trasudamento;
  • l’infiltrazione e l’allagamento dovuto dall’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette “bombe d’acqua”)”.

Inoltre, sono escluse “la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall’intervento diretto o indiretto dell’uomo”. Sono sempre escluse nella polizza obbligatoria le spese di demolizione e sgombero.

D: Quali beni copre la polizza obbligatoria?

R: La polizza copre: i terreni; i fabbricati; gli impianti; i macchinari; le attrezzature industriali e commerciali (articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1; 2; e 3; del Codice Civile).

Sono esclusi i beni immobili abusivi o costruiti in assenza delle autorizzazioni previste dalla legge. Le merci non rientrano nel perimetro dell’obbligo assicurativo. 

D: Come viene definito il perimetro della copertura assicurativa obbligatoria?

R:

  1. Per i fabbricatil’importo massimo assicurabile è rappresentato dal valore di ricostruzione a nuovo,
  2. per gli impianti, le attrezzature e i macchinari, la somma assicurata è rappresentata dal valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato (costo di rimpiazzo);
  3. per i terreni, la somma assicurata è rappresentata dai costi necessari per sgomberare, bonificare e rispristinare il terreno in una condizione pari a quella precedente all’evento assicurato (primo rischio assoluto).

D: Quali danni NON sono coperti dalla polizza obbligatoria?

R:  Oltre ai danni indiretti, è espressamente esclusa la copertura per le seguenti tipologie di danno:

  • i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo e i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
  • i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
  • i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
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