Il modello 730 precompilato è una dichiarazione dei redditi già compilata dall’Agenzia delle Entrate, disponibile online, per alcune categorie di contribuenti.
Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l’Agenzia delle entrate utilizza:
- i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi;
- gli oneri deducibili o detraibili ed i rimborsi, anche per i familiari a carico;
- alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente;
- altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria, i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24
A partire dal 30 aprile 2025, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione la dichiarazione dei redditi precompilata nell’area dedicata del proprio sito web www.agenziaentrate.gov.it.
Da quest’anno, nell’area web dedicata, oltre alla modalità di compilazione ordinaria, è resa disponibile al contribuente, in via sperimentale, una modalità di presentazione semplificata e guidata della dichiarazione 730 precompilata.
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2024 hanno percepito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
- redditi diversi (per esempio redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio i redditi percepiti dagli eredi – a esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni);
- redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti
- altre categorie numericamente minori (soggetti che compilano il quadro W, il nuovo quadro M o il nuovo quadro T)
Il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:
– non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
– ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
– se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga
– molti dati relativi a redditi e spese sono già inseriti nel modello, riducendo il rischio di errori e semplificando la procedura.
Il contribuente può accedere, visualizzare, modificare o accettare il modello, rendendo la dichiarazione più semplice e veloce.
Come si accede al 730 precompilato
- Per accedere al modello, è necessario essere in possesso uno di questi strumenti:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
- CIE (Carta d’Identità Elettronica)
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:
- il modello 730 precompilato;
- un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (che richiedono una verifica da parte del contribuente);
- l’esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga;
- il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.
Quando si presenta
Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 30 settembre 2025 direttamente all’Agenzia delle entrate o al Caf o al sostituto d’imposta. Prima si presenta il 730 e prima si ottiene il rimborso dei crediti.
Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate deve:
- indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
- compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;
- verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.
Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche.
Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730, ad esempio per aggiungere un reddito non presente. Inoltre, il contribuente può aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata. In questi casi vengono elaborati e messi a disposizione del contribuente un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente.
Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate.
A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.
In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate , il modello 730 precompilato può essere presentato:
- al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
- a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, Società tra professionisti) o a un Caf.
Il contribuente deve conservare la documentazione in originale mentre il professionista o il Caf ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle entrate. I principali documenti da esibire sono:
- la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
- gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute.
- gli attestati di versamento d’imposta eseguiti con il modello F24;
- la dichiarazione modello REDDITI in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.
I documenti relativi alla dichiarazione di del 2024 vanno conservati fino al 31 dicembre 2029, termine entro il quale l’amministrazione fiscale può richiederli. Non dovranno essere conservati i documenti riferiti ai dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata.
I professionisti abilitati o i Caf hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d’imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformita (ossia una certificazione di correttezza dei dati).
Se il professionista o il Caf appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata a seguito dei controlli formali da parte dell’Agenzia delle entrate (ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal Caf o dal professionista per riscontrare eventuali errori.