Definizione delle informazioni da trasmettere e delle specifiche tecniche per la realizzazione, approvazione e rilascio delle soluzioni software di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ai fini della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri anonimi di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127
Prot. n 111204/2025
Definizione delle informazioni da trasmettere e delle specifiche tecniche per la
realizzazione, approvazione e rilascio delle soluzioni software di cui all’articolo 24 del
decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ai fini della memorizzazione elettronica e della
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri anonimi di cui all’articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
1. Definizioni
1.1. Per “Soluzione Software” si intende lo strumento di cui all’articolo 24, comma 1, del
decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, che consente di effettuare la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati di cui all’articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, garantendo la sicurezza e
l’inalterabilità dei dati.
1.2. Per “Produttore” si intende il soggetto passivo IVA, opportunamente qualificato
secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche allegate al presente
provvedimento, che realizza e rende disponibile agli Erogatori la Soluzione Software
nel rispetto delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento,
richiedendone l’approvazione all’Agenzia delle entrate ai fini del suo utilizzo.
1.3. Per “Erogatore” si intende il soggetto passivo IVA, opportunamente qualificato
secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche allegate al presente
provvedimento, che rende disponibile la Soluzione Software approvata dall’Agenzia
delle entrate ai soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto
del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, assicurando a questi ultimi
l’assistenza tecnica e il supporto necessari al fine di assolvere agli obblighi di
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati di cui all’articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015. Le funzioni dell’Erogatore e
quelle del Produttore possono essere svolte dallo stesso soggetto.
1.4. Per “Esercente” si intende il soggetto passivo IVA che effettua le operazioni di cui
all’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, utilizzando la Soluzione Software.
L’Esercente può svolgere anche il ruolo di Erogatore e di Produttore.
1.5. Per “Punto di Emissione” si intende il dispositivo o il sistema su cui è installata la
componente della Soluzione Software che garantisce la registrazione in modalità
sicura ed inalterabile dei dati fiscali dell’operazione da parte dell’Esercente e la
conseguente emissione del documento commerciale, nel rispetto delle specifiche
tecniche allegate al presente provvedimento.
1.6. Per “Punto di Elaborazione” si intende il sistema, gestito dall’Erogatore, su cui è
installata una componente della Soluzione Software, deputata alla memorizzazione
elettronica sicura e inalterabile e alla trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi giornalieri di tutti i Punti di Emissione ad esso collegati, nel rispetto
delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
2. Specifiche tecniche
2.1. Con il presente provvedimento sono approvate le specifiche tecniche per la
realizzazione, approvazione e rilascio in esercizio delle Soluzioni Software.
3. Approvazione della Soluzione Software
3.1. Le Soluzioni Software sono approvate, su istanza del Produttore, con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il parere della Commissione per
l’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali di cui all’articolo 5 del decreto del
Ministro delle Finanze del 23 marzo 1983, organo competente a valutare la
conformità delle stesse alle prescrizioni stabilite dal presente provvedimento e alle
specifiche tecniche ad esso allegate.
3.2. Il Produttore, con l’istanza di approvazione, si impegna a manutenere la Soluzione
Software assicurando tutti gli aggiornamenti necessari a garantire la sicurezza del
sistema, l’adeguamento alle norme fiscali e l’adeguamento alle specifiche tecniche
in vigore, pena la revoca del provvedimento di approvazione. Il Produttore si
impegna, allo stesso modo, a mantenere il possesso delle certificazioni ivi prodotte
per l’intero ciclo di vita della predetta Soluzione Software.
3.3. Le istanze di cui al punto 3.1 potranno essere presentate a decorrere dalla data che
sarà resa nota sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
3.4. L’Agenzia delle entrate mantiene il registro delle Soluzioni Software approvate e del
relativo Produttore e ne dà pubblicità attraverso il proprio sito internet.
4. Attivazione della Soluzione Software
4.1. Le Soluzioni Software di cui al punto 3.4 possono essere attivate esclusivamente da
un Erogatore precedentemente accreditato al sistema dell’Agenzia secondo le
modalità previste dalle specifiche tecniche.
4.2. L’Erogatore utilizza esclusivamente Soluzioni Software per le quali sia in vigore
l’approvazione dell’Agenzia di cui al punto 3.
4.3. Ai fini dell’attivazione della Soluzione Software, il soggetto Erogatore accreditato
sottoscrive preventivamente un apposito accordo di servizio con l’Agenzia delle
entrate. Con il citato accordo, l’Erogatore si impegna a garantire il corretto e
continuo funzionamento del sistema in osservanza delle regole disciplinate dalle
specifiche tecniche, affinché gli Esercenti che adottano la Soluzione Software
possano adempiere correttamente agli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei
corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127
del 2015.
4.4. In caso di mancato adempimento da parte dell’Erogatore delle condizioni previste
dall’accordo di servizio, l’Agenzia delle entrate, previa comunicazione agli
Esercenti interessati, può procedere unilateralmente alla risoluzione dell’accordo
stesso, con conseguente disattivazione della Soluzione Software precedentemente
attivata e di tutti i Punti di Emissione ad essa collegati.
4.5. L’Agenzia delle entrate mantiene il registro degli Erogatori accreditati e delle
Soluzioni Software approvate messe a disposizione dal singolo Erogatore e ne dà
pubblicità attraverso il proprio sito internet.
5. Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
giornalieri
5.1. Ai fini della memorizzazione elettronica e della trasmissione dei dati dei
corrispettivi gli Esercenti possono adottare le sole Soluzioni Software di cui al punto
4.5.
5.2. Per adottare una Soluzione Software, l’Esercente si rivolge all’Erogatore di tale
Soluzione Software.
5.3. Ai fini dell’utilizzo della Soluzione Software fornita dall’Erogatore selezionato,
l’Esercente si accredita, anche per il tramite di un intermediario con delega al
servizio “Accreditamento e censimento dispositivi” come previsto dal
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, n.
291241, e successive modificazioni, nell’area riservata del portale “Fatture e
Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate. La funzione di
accreditamento è propedeutica per consentire all’Esercente di registrarsi e di
comunicare all’Agenzia delle entrate la Soluzione Software che intende utilizzare.
5.4. L’Esercente accreditato con le modalità di cui al punto 5.3, attiva i propri Punti di
Emissione per il tramite dell’Erogatore che rende disponibile la Soluzione Software,
come indicato nelle specifiche tecniche.
5.5. Attraverso i propri Punti di Emissione, preventivamente attivati come indicato al
punto 5.4, l’Esercente registra le operazioni di cessione di beni e prestazione di
servizi, con la conseguente generazione ed emissione dei documenti commerciali, e
memorizza automaticamente i dati dei corrispettivi giornalieri nel Punto di
Elaborazione gestito dall’Erogatore.
5.6. Attraverso il Punto di Elaborazione i dati riepilogativi dei corrispettivi giornalieri
sono trasmessi, con le modalità previste dalle specifiche tecniche, all’Agenzia delle
entrate, nei tempi previsti dalla legge.
5.7. Attraverso il Punto di Elaborazione i dati relativi ai cambiamenti di stato e alle
anomalie intervenute durante il funzionamento della Soluzione Software sono
trasmessi, con le modalità previste dalle specifiche tecniche, all’Agenzia delle
entrate.
6. Informazioni da memorizzare e trasmettere
6.1. Le informazioni da memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente ai
sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015 sono riportate
nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
7. Conservazione sostitutiva
7.1. I file di tutte le operazioni commerciali registrate mediante i Punti di Emissione
attivi e memorizzati dal Punto di Elaborazione e gli altri file indicati nelle specifiche
tecniche sono conservati ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 17 giugno 2014.
8. Attività di controllo
8.1. Ai fini delle attività di controllo da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia
di Finanza nei confronti degli Esercenti, il Punto di Elaborazione consente l’accesso
da remoto ai dati di dettaglio generati da ciascun Punto di Emissione ad esso
collegato, anche se dismesso, per l’intera durata dei termini di accertamento fiscale e
nel rispetto dei livelli di servizio indicati nelle specifiche tecniche.
8.2. Il Punto di Emissione mantiene i dati delle operazioni registrate dall’Esercente nelle
ultime 48 ore e, in caso di verifiche presso il luogo di esercizio dell’attività
dell’Esercente, ne consente l’estrazione con le modalità indicate nelle specifiche
tecniche.
8.3. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto tra Esercente ed Erogatore determini
anche l’interruzione dei servizi di accesso da remoto di cui al punto 8.1, l’Erogatore
è tenuto a consegnare all’Esercente, secondo le modalità disciplinate dalle specifiche
tecniche, tutti i dati in suo possesso relativi ai Punti di Emissione dismessi.
8.4. In caso di disattivazione di una Soluzione Software, l’Erogatore è tenuto a
consegnare all’Esercente interessato, secondo le modalità disciplinate dalle
specifiche tecniche, tutti i dati memorizzati relativi ai Punti di Emissione dismessi
collegati alla Soluzione Software disattivata.
8.5. Nei casi di cui ai punti 8.3 o 8.4, l’Esercente comunica l’evento all’Agenzia delle
entrate per il tramite dell’Erogatore, secondo le modalità disciplinate dalle
specifiche tecniche. Dal momento della comunicazione di cui al periodo precedente,
ai fini dell’espletamento delle attività di controllo, l’Agenzia delle entrate e la
Guardia di Finanza richiedono i dati all’Esercente.
9. Trattamento dei dati
9.1. Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento
dei dati personali, ai sensi dell’articolo 6, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE)
2016/679. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli
articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 – è individuata nella normativa di riferimento indicata in calce al presente
provvedimento e, in particolare, nell’articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2024,
il quale stabilisce, al comma 3, che, con uno o più provvedimenti del Direttore
dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei
casi previsti dall’articolo 36, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, siano definite le specifiche
tecniche per la realizzazione, l’omologazione e il rilascio delle soluzioni software
per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dell’importo
complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi di cui all’articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
9.2. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo
sono di tipo anagrafico e contabile e rappresentano il set informativo minimo per
l’assolvimento delle finalità previste dalla norma.
9.3. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati dei
corrispettivi giornalieri trasmessi dall’Esercente.
9.4. I dati sono messi a disposizione degli utenti nel rispetto dei principi e
conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.
9.5. I dati, trasmessi nell’osservanza della normativa in materia di riservatezza e
protezione dei dati personali, sono memorizzati nei sistemi informativi
dell’Anagrafe Tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso
particolari sistemi di elaborazione che consentono di eseguire analisi selettive che
limitano il trattamento dei dati personali e di individuare i soli soggetti che
posseggono i requisiti fissati per l’esecuzione dei controlli fiscali.
9.6. Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle entrate è riservato
esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono
puntualmente tracciate.
9.7. L’Agenzia delle entrate si avvale del partner tecnologico Sogei Spa, al quale è
affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per
questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento
(UE) 2016/679.
9.8. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art.5 par.1, lett. e)
del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del
trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività
istituzionali.
9.9. Sul trattamento dei dati personali è eseguita la valutazione d’impatto (DPIA)
prevista dell’art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679.
10. Sicurezza dei dati
10.1. L’autenticità, la inalterabilità e la riservatezza nella memorizzazione e trasmissione
delle informazioni di cui al punto 6.1, è garantita dalle misure di sicurezza e dal
sigillo elettronico avanzato apposto al file inviato al sistema dell’Agenzia delle
entrate e dalla connessione protetta verso tale sistema in modalità web service su
canale cifrato TLS, secondo le disposizioni delle specifiche tecniche. Le medesime
misure di sicurezza sono adottate in relazione allo scambio di flussi informativi di
cui al punto 8.1.
10.2. La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell’Anagrafe
Tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione,
identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla
consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e
della tipologia delle operazioni svolte nonché di conservazione delle copie di
sicurezza.
11. Procedura d’informazione comunitaria
11.1. Il presente Provvedimento è stato oggetto di procedura d’informazione nel settore
delle norme e delle regolamentazioni tecniche prevista dalla Direttiva (UE)
2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015.
12. Correzioni ed evoluzioni delle specifiche tecniche
12.1. Manutenzioni correttive ed evolutive dei tracciati e delle specifiche tecniche
saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate
e ne sarà data preventiva comunicazione.
MOTIVAZIONI
L’articolo 9, comma 1, lettera d) della Legge 11 marzo 2014, n. 23, ha conferito
delega al Governo ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e
contabili a carico dei contribuenti, l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione
telematica dei corrispettivi nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la
documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate,
potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti.
In attuazione della predetta disposizione, il Governo ha emanato il decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 127 che, al comma 1 dell’articolo 2, stabilisce che – a decorrere dal 1°
gennaio 2020 – i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e
trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi
giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei
corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma,
del suddetto decreto n. 633 del 1972.
La Legge 9 agosto 2023, n. 111 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti
legislativi recanti la revisione del sistema tributario.
In attuazione della predetta disposizione, il Governo ha emanato il decreto legislativo
8 gennaio 2024, n. 1, che, al comma 1 dell’articolo 24, stabilisce che la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri
anonimi di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 può
essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l’inalterabilità
dei dati.
Il presente provvedimento, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del
predetto articolo 24, definisce le specifiche tecniche per la realizzazione, approvazione e
rilascio delle soluzioni software attraverso cui operare la memorizzazione elettronica e la
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
– Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma
1);
– Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
– Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
– Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
b) Normativa di riferimento:
– Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633;
– Legge 26 gennaio 1983, n. 18;
– Decreto del Ministro delle Finanze del 23 marzo 1983;
– Legge 30 dicembre 1991 n. 413;
– Legge 27 luglio 2000, n. 212;
– Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
– Legge 11 marzo 2014, n. 23;
– Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014;
– Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni;
– Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
settembre 2015;
– Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016;
– Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
– Legge 9 agosto 2023, n. 111;
– Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n.1;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28
ottobre 2016 e successive modificazioni;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 291241 del 5
novembre 2018 e successive modificazioni.
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31
ottobre 2019 e successive modificazioni.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 7 marzo 2025
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
firmato digitalmente